Il Giornalino n° 15 Dicembre 2007

1 - Dic - 2007 | Il Giornalino

CSC – Solidarietà – Convegno del 16 novembre 2007

PROGETTUALITA’ E PROGRAMMAZIONE

NELLA DISABILITA’ PSICHICA

(riportiamo qui una breve sintesi)

L’albero di Casa S.Chiara, che Vincenzo Cosmi, disegnò diversi anni fa, costituisce la rappresentazione grafica della storia e del lavoro di tutti coloro che in vari modi hanno collaborato e collaborano a Casa S.Chiara. L’albero, piantato e coltivato da Aldina Balboni, è cresciuto, ha dato tanti frutti ed ancora oggi ne produce. Tra questi, l’Associazione Il Ponte Solidarietà Familiare, di cui quest’anno si ricordano rispettivamente il 25° e il 20° anno di vita. Il Ponte, come associazione, nasce il 9 luglio 1992 con l’obiettivo di collaborare al lavoro di Casa S.Chiara. Precedentemente, nel 1981, ricorda Vincenzo Catapano, si era formato un luogo al fine di rispondere al desiderio di Sergio e di altri ragazzi di non rimanere da soli. 

Quindi, fu creato in via Pescherie il Centro per il tempo libero in cui i ragazzi ed i volontari potessero trovare un ambiente di amicizia e di condivisione per fare in modo che i ragazzi, nelle ore dopo il lavoro, non si sentissero soli. Nel 1987 si è formata Solidarietà Familiare, che è una cooperativa di famiglie che lavora, secondo le modalit. di Casa S.Chiara, per far fronte ai problemi dei familiari in situazione di difficoltà. Giovanni Neri sottolinea come sia presente la realtà, nascosta e sconosciuta ai più, di tante famiglie bolognesi che vivono nel quotidiano il dolore e la fatica di un loro congiunto portatore di un deficit psichico, spesso grave. E’ bene che tali famiglie che non siano lasciate sole.

Le famiglie

I dati, riportati da Alberto Mingarelli, sull’invecchiamento della popolazione disabile, sui nuclei familiari con un solo genitore anziano e sull’aumento delle persone disabili contribuiscono a sottolineare le difficoltà e le situazioni emergenziali in cui le famiglie vengono a trovarsi. In tal senso importante può essere la figura e il ruolo dell’amministratore di sostegno, presentato da Antonio Libano. Poichè le difficoltà sono anche di tipo economico Raffaele Tomba ha illustrato il fine del Fondo Regionale per la non autosufficienza e la disabilità. Paralizza il dialogo tra famiglie e servizi proprio l’incertezza del “dopo”. “Dopo” la nascita di un bambino disabile…, “dopo” quel trattamento riabilitativo…, “dopo” la scuola…, “dopo” la formazione…, “dopo” la morte dei genitori. La mancanza di una ragionevole sicurezza sulle varie tappe esistenziali, che il proprio figlio dovrà affrontare, provoca nei genitori sfiducia, distacco e un rapporto difficoltoso con i servizi. Proprio in ragione di ci., testimonia il giudice tutelare Matilde Betti, le famiglie chiedono competenza agli operatori, chiedono di condividere e di essere coinvolte nel progetto, chiedono di essere informate. Ma la stessa organizzazione dei Servizi, ha sottolineato tra l’altro Luigi Tagliabue, non può prescindere da interazioni  adeguate con le famiglie e con alcune espressioni del volontariato.

La sussidiarietà

Indubbiamente ragionare sui temi della progettualità e della programmazione nella disabilità psichica implica anche riflettere sul principio di sussidiarietà nella Dottrina sociale della Chiesa. In tal senso Ivo Colozzi precisa che “il principio di sussidiarietà afferma che lo Stato di fronte alla società -singoli cittadini, famiglie, gruppi intermedi,  associazioni e imprese- non debba fare di più ma neanche di meno, che offrire un aiuto all’autonomia di questi ambiti e sfere sociali. In questa accezione compare già al paragrafo 36 della Rerum Novarum di Leone XIII, e viene ribadito e rafforzato nell’ Enciclica Quadragesimo Anno di papa Pio XI, pubblicata nel 1931, nel quarantennale della Rerum Novarum.

In quell’Enciclica il principio è formulato così:  ”Siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società, perchè l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle.”( n.80).  Successivamente, è stato più volte ripreso e sviluppato. Giovanni XXIII, ad esempio, nella Pacem in Terris (par. 48) ne ha esteso la portata riferendolo all’attività delle comunità politiche a livello internazionale. Infine, il Pontefice Giovanni Paolo II, nella Lettera enciclica Centesimus Annus, dopo aver ricordato che il principio di sussidiarietà va coniugato con quello di solidarietà, lo ha applicato anche al welfare state, rilevando che le degenerazioni in cui quest’ultimo è incorso sono dovute proprio al mancato rispetto del principio di sussidiarietà.  […] Una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune.”(par. 48). Oggi, il principio di sussidiarietà costituisce un punto cruciale, infatti Colozzi sottolinea “che nel nostro paese il principio di sussidiarieta è rimasto del tutto marginale nell’ambito del dibattito sulla creazione dello Stato sociale e ancor di più è rimasto estraneo al processo operativo attraverso cui il welfare state è stato costruito e sviluppato. […] Il processo che ha contribuito di più alla sua recente riscoperta è stata l’unificazione dell’ Europa, con tutte le resistenze che ha provocato a livello di singoli stati membri. Questo successo non significa che il principio di sussidiarietà abbia acquisito una fisionomia operativa precisa o che ad esso sia dato da tutti lo stesso significato. Valori e principi organizzativi che godono di largo consenso tendono, anzi, a perdere i loro connotati specifici e ad indurre interpretazioni contraddittorie. Quindi, è necessario tentare di chiarire cosa si deve intendere con questo termine e che problemi suscita il suo utilizzo in chiave operativa. 

Come va intesa la sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà obbliga la Comunità europea, lo Stato nazionale, ma anche le regioni, le Provincie e i Comuni ad aiutare le articolazioni sottostanti (famiglie, gruppi, associazioni, comunità) così da metterle in condizione di sostenere i singoli cittadini nello sviluppo di una vita degna dell’uomo (funzione promozionale). Nello stesso tempo proibisce a questi stessi destinatari di intervenire nell’ambito di vita e di azione delle articolazioni sottostanti se queste sono nella condizione di regolarsi autonomamente e di gestire in proprio i loro compiti (funzione protettiva). Se invece non ce la fanno e non riescono, ad esempio, a far fronte agli impegni educativi o assistenziali che la situazione richiede, il principio di sussidiarietà impone allo Stato di non assumere subito su di sè questi compiti, ma di cercare vie di rafforzamento delle energie e delle capacit. dei soggetti minori, in modo da aumentarne l’autonomia, intesa almeno come capacità di scegliere il servizio con cui entrare in relazione per farsi aiutare. […] Ma una società giusta deve soddisfare sia la dimensione protettiva che quella promozionale. Sussidiarietà orizzontale, sussidiarietà verticale. Tutto ciò che comuni, provincie, regioni, stati nazionali possono decidere e realizzare autonomamente non può essere rivendicato né in sede regolativa né in sede operativa dall’ente di grado superiore, a meno che l’ente minore non dimostri una manifesta incapacità. La Carta Europea, cioè il documento che definisce i diritti e i principi fondamentali riconosciuti da tutti i paesi che aderiscono all’Unione, esprime il concetto nei termini seguenti: “l’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini.”(art. 4) Per indicare questo secondo riferimento è invalso l’uso di affiancare al termine sussidiarietà l’aggettivo “verticale”, mentre si parla di sussidiarietà “orizzontale” quando ci si riferisce alla relazione fra istituzioni e società civile.

I rischi

Anche uno Stato che si orienti secondo il principio di sussidiariet. pu. cadere in due trappole: quella dello Stato assistenzialista e quella dello Stato guardia notturna. Può intervenire troppo e incentivare di conseguenza una mentalit. assistenzialistica, oppure può fare troppo poco, perdere di vista i suoi doveri di solidarietà e  favorire la disintegrazione sociale. Il principio di sussidiarietà non è una formula giuridica immediatamente applicabile, ma un principio costituzionale e regolativo che deve essere interpretato.

Dal convegno sono emersi alcuni punti fondamentali da diffondere e alcune direttrici di riflessione su cui lavorare:

Orientamenti

  • Necessità del rispetto per la persona disabile e della tutela dei suoi diritti attraverso progetti personalizzati. Il rispetto si esprime sia nella relazione di aiuto che nel tipo di intervento.
  • I servizi di salute mentale riguardano la persona, ma debbono tenere conto del contesto familiare e sociale e assicurare un’attività lavorativa e di tempo libero.
  • L’impegno lavorativo (collocamento obbligatorio, laboratori protetti) ha un grande valore anche sul piano terapeutico e della socializzazione. Va richiamata l’attenzione sull’invecchiamento della popolazione disabile e su quando cesserà l’attività lavorativa.
  • L’organizzazione del tempo libero va realizzata anche quando la persona deve lasciare il lavoro.
  • Necessità di attuare il principio della sussidiariet. orizzontale valorizzando le forme di solidarietà sociale (associazioni, cooperative sociali) presenti nella società civile. Ma occorrono strumenti giuridici adeguati per praticare il principio di sussidiarietà.
  • Coinvolgimento della persona disabile, per quanto possibile, e dei familiari nella individuazione e attuazione delle risposte ai bisogni utilizzando sia le strutture pubbliche che del privato sociale.
    Queste ultime, se si vuole rispettare la sussidiarietà, non possono essere viste in funzione di supplenza.
  • La legge richiede strutture alternative agli ospedali psichiatrici, ma le nuove strutture, sia pubbliche che private, non possono riprodurre per esigenze di economia, nel numero degli ospiti e nella vita interna, le caratteristiche degli istituti psichiatrici o di ricovero.
  • Occorre tenere conto delle domande delle famiglie nei confronti degli operatori delle strutture di accoglienza. Esse chiedono conoscenza, competenze, condivisione degli interventi.
  • Affrontare insieme tra pubblico e privato i problemi della salute mentale. Viene auspicato un Dipartimento di salute mentale delle ASL che veda riuniti i vari soggetti operanti sul territorio, pubblici e privato-sociali, per lavorare insieme in ordine a obiettivi comuni.

Carla Landuzzi

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