DAL NOSTRO STATUTO...
Art. 1 - Al fine di dare continuità e configurazione giuridica all'attività di volontariato svolta a partire dal 1981 nelle iniziative di casa S. Chiara viene costituita con sede in Bologna l'associazione di volontariato " Il Ponte di Casa Santa Chiara", come espressione di partecipazione e di solidarietà sociali ispirate alle esigenze evangeliche di giustizia e di carità e ai principi fondamentali della Costituzione italiana sui diritti inviolabili della persona umana e sul dovere della solidarietà.
Art. 2 - L'Associazione, riallacciandosi alle finalità e allo spirito di casa Santa Chiara, intende operare senza fini di lucro a favore di persone portatrici di handicap o di minori o adulti, privi di nucleo o appoggio familiare, secondo modalità caratterizzate dal servizio e dalla condivisione; nello stesso tempo si preoccupa di far crescere nella società civile e nella Chiesa - della quale si sente parte viva - l'attenzione verso le persone più deboli e bisognose e l'impegno di superare ogni forma di emarginazione sociale attraverso nuove forme di solidarietà.
Art. 3 - L'Associazione, pur operando anche con strutture proprie o di altri enti, normalmente offre la sua collaborazione a Casa Santa Chiara - ente convenzionato con le strutture pubbliche, di cui condivide le finalità e il metodo di lavoro - e ai servizi ad essi organizzati, come ad esempio i gruppi famiglia, il Centro per il tempo libero " Il Ponte" , il soggiorno di vacanza a Sottocastello di Pieve di Cadore, i centri semiresidenziali.
Art. 4 - L'associazione è formata da soci volontari a tempo indeterminato e da soci volontari a tempo definito che ne condividono lo spirito e le finalità e operano a titolo volontario e gratuito nelle attività promosse dalla associazione stessa.
Art. 9 - I soci non hanno diritto ad alcun tipo di retribuzione, né dalla associazione, né dal beneficiario dell'attività prestata; a loro possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo.
Art. 10 - Organi dell'Associazione sono: l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 23 - L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per le sue attività da: contributi dei soci e degli aderenti, contributi di privati, contributi di enti pubblici, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni attività derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
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